Con l’obiettivo di promuovere una gestione appropriata e diligente dei certificati di malattia, nel rispetto dei diritti dei pazienti e dei rapporti di collaborazione tra professionisti, si forniscono di seguito alcune indicazioni fondamentali relative alle corrette modalità di rilascio e trasmissione delle certificazioni di malattia.

Finalità del certificato di malattia

Il certificato medico di malattia è un documento ufficiale che attesta l’impossibilità temporanea del paziente a svolgere l’attività lavorativa a causa di una condizione morbosa. Rappresenta la prova della legittimità dell’assenza e il suo rilascio è obbligatorio sia per i lavoratori del settore pubblico che per quelli del settore privato. La certificazione deve essere redatta a seguito di visita medica e constatazione diretta dell’infermità.

Chi può rilasciare il certificato

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.C.M. del 26 marzo 2008, sono autorizzati al rilascio del certificato di malattia tutti i medici che abbiano preso in cura il paziente, a prescindere dal tipo di rapporto professionale. Tra questi:

  • Medici di medicina generale
  • Pediatri di libera scelta
  • Medici di continuità assistenziale
  • Medici specialisti ambulatoriali
  • Medici ospedalieri (in ambito ambulatoriale o al momento della dimissione)
  • Medici di pronto soccorso
  • Medici liberi professionisti

Modalità di rilascio e trasmissione

Il certificato deve essere redatto in modalità telematica e trasmesso all’INPS attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS), come stabilito dal Decreto del Ministero della Salute del 18 aprile 2012 e dalla Circolare INPS n. 113 del 25 luglio 2013.

In caso di impedimenti tecnici alla trasmissione, il medico o la struttura sanitaria dovranno consegnare il certificato in formato cartaceo. In tal caso, il paziente è tenuto a trasmettere autonomamente il documento all’INPS e al proprio datore di lavoro, con mezzi tracciabili (raccomandata A/R, PEC o fax), nei tempi previsti dalla normativa vigente. Il medico deve informare chiaramente il paziente di tali obblighi.

Casi particolari

In alcune circostanze specifiche, il certificato può essere rilasciato solo da medici operanti in strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il SSN, come previsto dall’art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001. Tali casi includono:

  • Assenze per malattia superiori a dieci giorni
  • Secondo episodio di malattia nell’anno solare

In queste situazioni, il medico dovrà fornire una copia cartacea del certificato con l’indicazione della motivazione che ne impedisce il rilascio da parte di medici non convenzionati.


Si richiama l’attenzione dei medici sull’importanza del rispetto delle corrette procedure, al fine di tutelare il diritto alla salute del paziente, garantire la regolarità dell’assenza lavorativa e mantenere un clima di rispetto e collaborazione tra colleghi.

 

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